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Misure temporanee relative al rilascio dei visti Schengen (di breve soggiorno) per i cittadini somali

Si informa l’utenza che, con la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1454 del 25 giugno 2026, il Consiglio dell’Unione Europea ha disposto l’adozione di misure temporanee relative al rilascio dei visti Schengen per i cittadini somali.

Le misure, in vigore dal 26 giugno 2026, resteranno in vigore fino a nuova comunicazione e si applicano a tutte le domande di visto Schengen di breve soggiorno (tipo C) presentate da cittadini somali soggetti all’obbligo di visto.

Restano esclusi i visti nazionali di lunga durata (tipo D).

Nello specifico, a decorrere dalla data di applicazione:

  1. Documentazione giustificativa: dovrà essere presentata l’intera documentazione prevista per la tipologia di visto richiesta, senza possibilità di esenzioni anche per i richiedenti già noti all’Ambasciata d’Italia a Mogadiscio;
  2. Diritti per i visti: i titolari di passaporti diplomatici e di servizio non potranno beneficiare dell’esenzione facoltativa dal pagamento dei diritti di visto;
  3. Tempi di trattazione: il termine ordinario per l’esame delle domande potrà essere esteso fino a 45 giorni di calendario;
  4. Numero di ingressi: non potranno essere rilasciati visti per ingressi multipli (multientry).

Le predette misure non si applicano:

  • ai cittadini somali esentati dall’obbligo di visto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1806 o destinatari di una deroga adottata ai sensi dell’articolo 6 del medesimo regolamento;
  • ai familiari di cittadini dell’Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE, quando accompagnano o raggiungono il cittadino dell’Unione;
  • ai familiari di cittadini di Paesi terzi che godano di un diritto di libera circolazione equivalente in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e un Paese terzo;
  • ai familiari di cittadini del Regno Unito beneficiari dell’Accordo di recesso, purché abbiano il diritto di raggiungere il beneficiario nello Stato ospitante e presentino domanda di visto a tale fine.
  • Restano inoltre impregiudicati i casi nei quali l’Italia sia tenuta al rilascio del visto in forza di obblighi internazionali, in particolare quale Paese ospitante di organizzazioni intergovernative o di conferenze internazionali, in applicazione di accordi multilaterali in materia di privilegi e immunità.

Per tali fattispecie continueranno ad applicarsi le ordinarie disposizioni del Codice dei visti.